Art. 3
Accesso all’infrastruttura fisica esistente
In vigore dal 29 apr 2024
Accesso all’infrastruttura fisica esistente
1. Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche soddisfano, su richiesta scritta di un operatore, tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte tali richieste ragionevoli a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell’infrastruttura fisica per cui si richiede l’accesso, compreso un calendario specifico. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi delle richieste.
2. Su richiesta di un operatore, le persone giuridiche che operano principalmente in qualità di locatari di terreni o di titolari di diritti, diversi dai diritti di proprietà, su terreni su cui si prevede di installare o sono state installate risorse in vista dell’installazione di elementi di VHCN, o che gestiscono contratti di locazione per conto dei proprietari di terreni, e gli operatori negoziano l’accesso a tali terreni in buona fede, anche per quanto riguarda il prezzo, che se del caso riflette le condizioni di mercato, conformemente al diritto contrattuale nazionale.
Gli operatori e le persone giuridiche di cui al primo comma del presente paragrafo informano l’autorità nazionale di regolamentazione della conclusione di accordi raggiunti a norma del primo comma, anche per quanto riguarda il prezzo concordato.
Gli Stati membri possono fornire orientamenti sulle condizioni, compreso il prezzo, al fine di agevolare la conclusione di tali accordi.
3. Gli Stati membri possono disporre che i proprietari di edifici commerciali privati che non sono posseduti o controllati da un operatore di rete debbano soddisfare le richieste ragionevoli, presentate per iscritto da un operatore, di accesso a tali edifici, compresi i relativi tetti, al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate a condizioni eque e ragionevoli e a un prezzo che rifletta le condizioni di mercato. Prima di tale richiesta da parte del soggetto che richiede l’accesso, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l’edificio è situato in una zona rurale o remota quale definita dagli Stati membri;
b)
non esistono VHCN disponibili dello stesso tipo — fisse o mobili — di quelle che il soggetto che richiede l’accesso intende installare nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso e non è prevista l’installazione di tale rete in base alle informazioni raccolte attraverso lo sportello unico disponibili alla data della richiesta;
c)
nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso non esiste alcuna infrastruttura fisica posseduta o controllata da operatori di rete o enti pubblici e tecnicamente idonea a ospitare elementi di VHCN.
Gli Stati membri possono stabilire un elenco delle categorie di edifici commerciali che possono essere esentati dall’obbligo di soddisfare tale richiesta di accesso per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Tale elenco e i criteri applicati per identificare tali categorie sono pubblicati attraverso uno sportello unico.
4. Nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo ai prezzi, per la concessione dell’accesso, e al fine di evitare prezzi eccessivi, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano l’infrastruttura fisica tengono conto, se del caso, almeno di quanto segue:
a)
contratti esistenti e condizioni commerciali concordate tra gli operatori che richiedono l’accesso e gli operatori di rete oppure gli enti pubblici che concedono l’accesso all’infrastruttura fisica;
b)
la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, dei modelli commerciali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un’equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un’autorità nazionale di regolamentazione;
c)
eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento derivanti dalla fornitura dell’accesso all’infrastruttura fisica pertinente;
d)
l’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell’infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l’accesso;
e)
nel caso specifico dell’accesso a infrastrutture fisiche di operatori, gli eventuali orientamenti a norma del paragrafo 13, e in particolare:
i)
la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio;
ii)
la necessità di un equo ritorno dell’investimento e l’orizzonte temporale previsto per il ritorno dell’investimento;
iii)
l’impatto dell’accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell’investimento;
iv)
il deprezzamento degli asset della rete al momento della richiesta di accesso;
v)
gli argomenti economici alla base dell’investimento al momento della sua realizzazione, in particolare investimenti nell’infrastruttura fisica utilizzata per la fornitura di connettività, e
vi)
qualsiasi possibilità precedentemente offerta al soggetto che richiede l’accesso di coinvestire nell’installazione dell’infrastruttura fisica ai sensi dell’articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente;
f)
nel valutare la necessità per gli operatori di un equo ritorno dell’investimento che rifletta le pertinenti condizioni di mercato, i loro diversi modelli commerciali, in particolare nel caso di imprese che forniscono principalmente risorse correlate e offrono accesso fisico a più di un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica.
5. Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l’accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle motivazioni seguenti:
a)
l’infrastruttura fisica di cui è stato richiesto l’accesso non è tecnicamente idonea a ospitare gli elementi di VHCN di cui al paragrafo 1;
b)
manca disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN o risorse correlate di cui al paragrafo 1, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate, come ad esempio facendo riferimento a piani d’investimento pubblicamente disponibili oppure a una percentuale applicata in modo coerente per la capacità riservata alle esigenze future, rispetto all’intera capacità dell’infrastruttura fisica;
c)
esistono motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica;
d)
esistono motivi debitamente giustificati in relazione all’integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;
e)
esiste un rischio debitamente giustificato di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con la fornitura di altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
f)
sono disponibili validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all’ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, adatti alla fornitura di VHCN e offerti a condizioni eque e ragionevoli, che sono forniti dal medesimo operatore di rete o, nel caso specifico delle zone rurali o remote in cui una rete è gestita esclusivamente all’ingrosso e posseduta o controllata da enti pubblici, che sono forniti dall’operatore di tale rete.
6. Gli Stati membri possono prevedere che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possano rifiutare di fornire accesso a specifiche infrastrutture fisiche laddove vi siano validi mezzi alternativi di accesso attivo all’ingrosso aperto e non discriminatorio a VHCN che sono fornite dallo stesso operatore di rete o dallo stesso ente pubblico, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
tali mezzi alternativi di accesso all’ingrosso siano offerti a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo;
b)
il progetto di attuazione dell’operatore richiedente riguardi la stessa area di copertura e tale area di copertura non sia servita da alcuna altra rete in fibra ottica che colleghi i locali degli utenti finali.
Il presente paragrafo si applica solo agli Stati membri in cui tale possibilità di rifiuto o un suo equivalente è applicabile all’11 maggio 2024, in virtù del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.
7. In caso di rifiuto di fornire l’accesso di cui ai paragrafi 5 e 6, l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla l’infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l’accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso, ad eccezione delle infrastrutture critiche nazionali come definite nel diritto nazionale, per le quali non sono necessari motivi specifici e dettagliati nella comunicazione di rifiuto al soggetto che richiede l’accesso.
8. Gli Stati membri possono istituire o designare un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all’.
9. Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 oppure derivanti dall’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 1, 4 e 5, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.
10. Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche possono non applicare i paragrafi 1, 4 e 5 a tali infrastrutture fisiche o tali categorie di infrastrutture fisiche per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale oppure per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Gli Stati membri o le autorità regionali e locali, se del caso, individuano tali infrastrutture fisiche o categorie di infrastrutture fisiche nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. L’elenco delle categorie di infrastrutture fisiche e i criteri applicati per identificarle sono resi disponibili attraverso uno sportello unico.
11. Gli operatori hanno il diritto di offrire accesso alla loro infrastruttura fisica per l’installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate.
12. Fatto salvo il paragrafo 3, il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell’infrastruttura fisica nei casi in cui l’operatore di rete o l’ente pubblico non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati, né se del caso i diritti dei locatari.
13. Previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e tenendo conto di principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, la Commissione può fornire, in stretta cooperazione con il BEREC, orientamenti sull’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1309:oj#art-3