Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972, in particolare le definizioni di «reti di comunicazione elettronica», «rete ad altissima capacità», «rete pubblica di comunicazione elettronica», «punto terminale di rete», «risorse correlate», «utente finale», «sicurezza delle reti e dei servizi», «accesso» e «operatore». Si applicano le definizioni seguenti: 1) «operatore di rete»: a) un operatore quale definito all’articolo2, punto 29, della direttiva (UE) 2018/1972; b) un’impresa che fornisce un’infrastruttura fisica destinata alla prestazione di: i) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di: — gas, — elettricità, compresa l’illuminazione pubblica, — riscaldamento, — acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio, ii) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, incluse le strade urbane, gallerie, porti e aeroporti; 2) «organismo di diritto pubblico»: un organismo che ha tutte le caratteristiche seguenti: a) è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) è dotato di personalità giuridica, c) è finanziato, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri designati per più della metà da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; 3) «ente pubblico»: un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; 4) «infrastruttura fisica»: a) tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici, compresi i tetti o parti delle facciate, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana; b) nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici, compresi i tetti e parti della facciata, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana. I cavi, compresa la fibra spenta, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento; 5) «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica; 6) «infrastruttura fisica interna all’edificio»: l’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete; 7) «cablaggio in fibra interno all’edificio»: i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete; 8) «infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra»: l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica; 9) «opere di ristrutturazione importante»: opere di genio civile nella sede dell’utente finale che comportano modifiche strutturali dell’intera infrastruttura fisica interna all’edificio o di una parte significativa di essa e richiedono, conformemente al diritto nazionale, un permesso di costruire; 10) «permesso»: una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti e richieste a norma del diritto nazionale affinché un’impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN; 11) «punto di accesso»: punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio, accessibile alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra; 12) «diritti di passaggio»: i diritti di cui all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 concessi a un operatore affinché installi strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse al fine di fornire VHCN e risorse correlate.
Storico versioni

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