Art. 19 · Entrata in vigore e applicazione

Art. 19

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 29 apr 2024
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2025. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo: a) l’, paragrafo 6, e l’, paragrafo 6, si applicano a decorrere dall’11 maggio 2024; b) l’ si applica a decorrere dal 15 maggio 2024; c) l’, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026; d) l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 1, l’, paragrafi 2 e 3, e l’, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 12 maggio 2026.
Storico versioni

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