Art. 19
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 29 apr 2024
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2025.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:
a)
l’, paragrafo 6, e l’, paragrafo 6, si applicano a decorrere dall’11 maggio 2024;
b)
l’ si applica a decorrere dal 15 maggio 2024;
c)
l’, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026;
d)
l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 1, l’, paragrafi 2 e 3, e l’, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 12 maggio 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1309:oj#art-19