Art. 13 · Risoluzione delle controversie

Art. 13

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 29 apr 2024
Risoluzione delle controversie 1.   Fatta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’ una controversia che potrebbe sorgere: a) in caso di rifiuto dell’accesso a un’infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell’; b) in relazione ai diritti ed obblighi di cui agli , anche nel caso in cui le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini applicabili; c) in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’, paragrafo 2, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di tale coordinamento; o d) in caso di mancato raggiungimento di un accordo sull’accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio di cui all’, paragrafi 2 o 3, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso. Gli Stati membri possono disporre che, nel caso delle controversie di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), qualora l’entità al quale l’operatore ha richiesto l’accesso sia al tempo stesso l’entità autorizzata a concedere il diritto di passaggio relativo alla proprietà sulla quale, nella quale o sotto la quale si trova l’oggetto della richiesta di accesso, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può risolvere anche le controversie relative al diritto di passaggio. 2.   Tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità e dei principi stabiliti negli orientamenti pertinenti della Commissione o negli orientamenti del BEREC, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 emette una decisione vincolante per risolvere la controversia: a) entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettera a); b) entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d). Tali termini possono essere prorogati soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate. 3.   Per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), la decisione dell’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può consistere, se del caso, nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo. 4.   Gli organismi competenti per la risoluzione delle controversie pubblicano le loro decisioni nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela dei segreti commerciali. Lo sportello unico garantisce l’accesso alle decisioni pubblicate dagli organismi competenti per la risoluzione delle controversie. Nel caso in cui la controversia riguardi l’accesso all’infrastruttura di un operatore e l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie sia l’autorità nazionale di regolamentazione, si tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all’ della direttiva (UE) 2018/1972. 5.   Il presente articolo integra e non pregiudica i ricorsi giurisdizionali e le procedure giudiziarie di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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