Art. 12
Digitalizzazione degli sportelli unici
In vigore dal 29 apr 2024
Digitalizzazione degli sportelli unici
1. Gli sportelli unici mettono a disposizione strumenti digitali adeguati, ad esempio sotto forma di portali web, banche dati, piattaforme digitali o applicazioni digitali, per consentire l’esercizio online di tutti i diritti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri, se del caso, possono interconnettere o integrare, totalmente o parzialmente, più strumenti digitali già esistenti o recentemente sviluppati a sostegno degli sportelli unici di cui al paragrafo 1, al fine di evitare una duplicazione degli strumenti digitali.
3. Gli Stati membri istituiscono un punto unico di accesso digitale nazionale, costituito da un’interfaccia utente comune per garantire un accesso agevole agli sportelli unici digitalizzati.
4. Gli Stati membri garantiscono risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per sostenere la realizzazione e la digitalizzazione degli sportelli unici.
Storico versioni
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