Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 2024
Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « 1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di tale procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio è esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici. 2.   Ai fini del presente regolamento per “Stati membri partecipanti” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro. 3.   Si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 1.   Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora sia determinato dall'esistenza di una grave congiuntura negativa nella zona euro o nell'intera Unione accertata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263, oppure da circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 26 di tale regolamento. Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave congiuntura negativa o le circostanze eccezionali di cui al primo comma. 2.   Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) ecceda il valore di riferimento, si considera che si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. La Commissione elabora una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE quando il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o in attivo e le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro superano: a) 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno, o b) 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente. 3.   Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in tale articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. La relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE, riflette adeguatamente: a) il livello delle sfide relative al debito pubblico sulla base della metodologia di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1263, l’evoluzione della posizione del debito pubblico e il suo finanziamento, nonché i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali, comprese eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato; b) gli sviluppi delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, in termini annuali e cumulativi misurata dal conto di controllo; c) gli sviluppi della posizione economica a medio termine, tra cui la crescita potenziale, l'andamento dell'inflazione e l'evoluzione congiunturale rispetto alle ipotesi alla base del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio; d) i progressi nell'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare le politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici e le politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle sostenute dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali; e) l'aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa, se del caso, considerando anche il momento della registrazione della spesa per il materiale militare. La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire le priorità comuni dell'Unione di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1263. 4.   Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Qualora lo Stato membro si trovi ad affrontare sfide sostanziali in materia di debito pubblico di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del presente articolo, ciò è considerato un fattore aggravante fondamentale. Sviluppi congiunturali favorevoli in materia economica, di bilancio e finanziaria non sono considerati fattori attenuanti, mentre sviluppi sfavorevoli possono essere considerati quali fattori attenuanti. Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo. Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. 5.   Qualora agli Stati membri sia consentito di deviare dal proprio percorso della spesa netta ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE)2024/1263, la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, possono decidere di non giungere a una conclusione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo. 6.   Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura di cui all’articolo 126 TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare nel fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE. (*1)  Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza multilaterale di bilancio e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj)." (*2)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17)»;" 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1.   Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. 2.   Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo. 3.   Il Consiglio decide, di norma, in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (*3). Quando decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. Il Consiglio rende pubbliche le proprie decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE. 4.   La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del disavanzo, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo di spesa netta è almeno altrettanto impegnativo quanto il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1263 e corregge di norma le deviazioni cumulative del conto di controllo entro il termine fissato dal Consiglio. 5.   Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme alle informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione. Lo Stato membro può invitare la pertinente istituzione di bilancio indipendente a elaborare una relazione distinta non vincolante sulla sufficienza delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi. 6.   Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE se: a) è stato dato seguito effettivo a tale raccomandazione e si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE)2024/1263, oppure b) si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263. La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. (*3)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 , relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).»;" 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1.   Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché di ogni altro provvedimento sufficientemente dettagliato e annunciato pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Il Consiglio, se in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo. 2.   L'eventuale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.»; 4) l'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE se: a) è stato dato seguito effettivo a tale intimazione e si applicano le condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, oppure b) si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1263. L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.»; 5) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché di ogni altro provvedimento sufficientemente dettagliato e annunciato pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.»; 6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. 2.   Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. 3.   Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora il disavanzo sia stato portato al di sotto del valore di riferimento e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che rimanga al di sotto di tale valore anche nell'anno in corso e nel successivo e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.»; 7) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa qualora: a) lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE; b) lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.»; 8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 1.   Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate: — dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE; — dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. 2.   Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 9 o 11 dell'articolo 126, TFUE. 3.   Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o nell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente del paragrafo 9 o 11 dell'articolo 126, TFUE.»; 9) l'articolo 10 bis è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con altri pertinenti portatori di interessi, tra cui le istituzioni di bilancio indipendenti nazionali.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, e se richiesto dal parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio dello Stato membro. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.»; 10) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1.   L'importo dell'ammenda è pari a un massimo dello 0,05 % dell'ultima stima del PIL dell'anno precedente per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. 2.   Nel corso di ogni periodo di sei mesi successivo all'imposizione di un'ammenda, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione semestrale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio.»; 11) gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 14 Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 126, paragrafo 11, primo e secondo trattino, TFUE in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo. Articolo 15 Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 12 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.»; 12) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Le ammende di cui all'articolo 12 costituiscono entrate generali del bilancio dell'Unione.»; 13) l'articolo 17 è soppresso. 14) l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 17 bis 1.   Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento Tale relazione riesamina: a) l'efficacia del presente regolamento nel conseguire i suoi obiettivi di cui all', paragrafo 1; e b) i progressi realizzati nell’assicurare un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE. 2.   Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata da una proposta di modifica del presente regolamento. 3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.»; 15) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 ter Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE oppure un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, agli Stati membri che sono oggetto di una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il 30 aprile 2024 e che vi hanno dato seguito effettivo. Esso adotta la raccomandazione o l'intimazione riviste insieme alla raccomandazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1263 che stabilisce il percorso della spesa netta.»; 16) l'allegato è soppresso.
Storico versioni

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