Art. 8 · Salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo

Art. 8

Salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo

In vigore dal 29 apr 2024
Salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo 1.   La traiettoria di riferimento assicura il proseguimento dell’aggiustamento di bilancio, ove necessario, finché lo Stato membro interessato non raggiunge un livello di disavanzo che fornisca un margine di resilienza comune in termini strutturali dell’1,5 % del PIL rispetto al valore di riferimento per il disavanzo del 3 % del PIL. 2.   Il miglioramento annuo del saldo primario strutturale per raggiungere il margine richiesto è pari a 0,4 punti percentuali del PIL, ridotto a 0,25 punti percentuali del PIL in caso di proroga del periodo di aggiustamento di cui all’.
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