Art. 4 · Attuazione del semestre europeo

Art. 4

Attuazione del semestre europeo

In vigore dal 29 apr 2024
Attuazione del semestre europeo 1.   Se necessario, in seguito alla valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente. 2.   Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le loro politiche economiche, delle raccomandazioni e degli orientamenti in materia di occupazione di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), rispettivamente. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione. 3.   La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli indirizzi di massima, agli orientamenti e alle raccomandazioni, di cui al paragrafo 2, può dar luogo a: a) ulteriori raccomandazioni; b) un avvertimento della Commissione o una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE; c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.
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