Art. 36 · Disposizioni transitorie

Art. 36

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 apr 2024
Disposizioni transitorie 1.   Per i primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine si applicano le disposizioni seguenti: a) in deroga all’, paragrafo 1, la Commissione trasmette orientamenti preliminari agli Stati membri interessati entro il 21 giugno 2024 sulla base delle sue ultime previsioni e gli Stati membri presentano i loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine entro il 20 settembre 2024, conformemente all’, a meno che lo Stato membro e la Commissione non convengano di prorogare il termine di un periodo ragionevole; b) in deroga all’, paragrafo 2, gli Stati membri possono chiedere uno scambio tecnico con la Commissione durante il mese precedente il 21 giugno 2024; c) in deroga all’, paragrafo 3, gli Stati membri possono condurre una consultazione pubblica delle parti sociali, delle autorità regionali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi nazionali pertinenti secondo i principi di cui all’, con termini appropriati; d) durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato sono presi in considerazione per una proroga del periodo di aggiustamento conformemente all’, a condizione che il piano per la ripresa e la resilienza contenga riforme e investimenti significativi volti a migliorare la sostenibilità di bilancio e a rafforzare il potenziale di crescita dell’economia e che lo Stato membro interessato si impegni a proseguire lo sforzo di riforma per il resto del periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, nonché a mantenere i livelli di investimento finanziati a livello nazionale realizzati in media nel periodo coperto dal piano per la ripresa e la resilienza; e) qualora uno Stato membro richieda un’eccezione alla salvaguardia che vieta lo slittamento di cui all’, lettera c), sono presi in considerazione i progetti sostenuti da prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché il cofinanziamento nazionale di programmi finanziati dall’Unione nel 2025 e nel 2026, a condizione che tale eccezione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine; f) tenuto conto dell’impatto eccezionale dei recenti shock economici e dell’attuale incertezza sulle stime della crescita potenziale, gli Stati membri possono utilizzare serie temporali più stabili di quelle risultanti dalla metodologia concordata, a condizione che tale utilizzo sia debitamente giustificato da argomentazioni economiche e che la crescita cumulata nell’orizzonte di proiezione rimanga sostanzialmente in linea con i risultati di tale metodologia. 2.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue constatazioni preliminari sull’applicazione del presente regolamento.
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