Art. 33 · Dialogo con gli Stati membri

Art. 33

Dialogo con gli Stati membri

In vigore dal 29 apr 2024
Dialogo con gli Stati membri La Commissione garantisce un dialogo costante con gli Stati membri. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto del presente regolamento. Ai fini di tale dialogo la Commissione può chiedere le opinioni dei pertinenti portatori di interessi con sede nello Stato membro interessato.
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