Art. 3
Il semestre europeo
In vigore dal 29 apr 2024
Il semestre europeo
1. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, con la partecipazione del Parlamento europeo conformemente all’ del presente regolamento, esercitano la sorveglianza multilaterale nell’ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE.
2. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.
3. Il semestre europeo comprende:
a)
l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
b)
l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La sorveglianza sull’attuazione da parte della Commissione comprende i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, attraverso il quadro di valutazione della situazione sociale e un quadro per individuare i rischi per la convergenza sociale;
c)
la presentazione, la valutazione e l’approvazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine degli Stati membri, nonché il monitoraggio della loro attuazione mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;
d)
la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.
Storico versioni
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