Art. 28
Dialogo economico
In vigore dal 29 apr 2024
Dialogo economico
1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo stesso gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni del Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale a norma del presente regolamento.
2. Il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato per l’occupazione e il comitato per la protezione sociale sono consultati nel contesto del semestre europeo laddove opportuno.
3. I portatori di interessi pertinenti, in particolare i parlamenti nazionali e le parti sociali, sono coinvolti nel contesto del semestre europeo, se del caso, sui principali temi programmatici, conformemente alle disposizioni del TFUE e degli ordinamenti nazionali giuridici e politici.
4. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, come pure le altre informazioni di cui all’, paragrafo 6.
5. Il presidente del Consiglio, e la Commissione conformemente all’articolo 121, paragrafo 5, TFUE e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo, riferiscono ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.
Storico versioni
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