Art. 28 · Dialogo economico

Art. 28

Dialogo economico

In vigore dal 29 apr 2024
Dialogo economico 1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo stesso gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni del Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale a norma del presente regolamento. 2.   Il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato per l’occupazione e il comitato per la protezione sociale sono consultati nel contesto del semestre europeo laddove opportuno. 3.   I portatori di interessi pertinenti, in particolare i parlamenti nazionali e le parti sociali, sono coinvolti nel contesto del semestre europeo, se del caso, sui principali temi programmatici, conformemente alle disposizioni del TFUE e degli ordinamenti nazionali giuridici e politici. 4.   La commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, come pure le altre informazioni di cui all’, paragrafo 6. 5.   Il presidente del Consiglio, e la Commissione conformemente all’articolo 121, paragrafo 5, TFUE e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo, riferiscono ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.
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