Art. 27 · Ruolo del Parlamento europeo

Art. 27

Ruolo del Parlamento europeo

In vigore dal 29 apr 2024
Ruolo del Parlamento europeo 1.   Il Parlamento europeo è coinvolto in modo regolare e strutturato nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la responsabilità e la titolarità per le decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico di cui all’. 2.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine presentati dagli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo della sua valutazione complessiva di tali piani. La commissione competente del Parlamento europeo può, mediante il dialogo economico di cui all’, chiedere alla Commissione di comparire dinanzi ad essa. In tali occasioni la Commissione può essere invitata a presentare la sua valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine. 3.   Il presidente del Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito ai risultati della sorveglianza multilaterale a norma del presente regolamento. 4.   Il presidente del Consiglio e la Commissione includono nella rispettiva relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento. 5.   Il presidente dell’Eurogruppo riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito agli sviluppi nel settore della sorveglianza multilaterale relativa alla zona euro. 6.   La Commissione prepara e trasmette al Consiglio almeno le informazioni seguenti e le mette a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo: a) le valutazioni della sostenibilità del debito e il relativo quadro metodologico, una volta pubblicati; b) i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine presentati dagli Stati membri, compresi le traiettorie di riferimento e i percorsi della spesa netta, così come le eventuali revisioni degli stessi; c) le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri; d) le valutazioni e le raccomandazioni della Commissione al Consiglio a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento; e) se del caso, l’analisi della Commissione sugli sviluppi economici e sociali pubblicata nel quadro del semestre europeo; f) gli avvertimenti della Commissione a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE; g) in caso di attivazione delle clausole di salvaguardia a norma dell’ o 26 del presente regolamento, l’analisi della Commissione che stabilisce che la sostenibilità di bilancio a medio termine non sarà compromessa. 7.   La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione almeno due volte l’anno a fornire informazioni sui risultati della sorveglianza multilaterale nel quadro del dialogo economico di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1263:oj#art-27