Art. 22 · Monitoraggio della Commissione

Art. 22

Monitoraggio della Commissione

In vigore dal 29 apr 2024
Monitoraggio della Commissione 1.   La Commissione monitora l’attuazione dei piani nazionali strutturali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le riforme e gli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento. 2.   Per tenere traccia delle deviazioni cumulative in eccesso e in difetto della spesa netta osservata rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, la Commissione istituisce un conto di controllo che sarà azzerato dopo l’approvazione da parte del Consiglio di un nuovo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. 3.   Il conto di controllo registra un debito quando la spesa netta osservata dello Stato membro interessato in un dato anno è superiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. 4.   Il conto di controllo registra un credito quando la spesa netta osservata dello Stato membro interessato in un dato anno è inferiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. 5.   Il saldo cumulato del conto di controllo è pari alla somma dei debiti e dei crediti annuali di cui ai paragrafi 3 e 4 ed è espresso in percentuale del PIL. 6.   Debiti e crediti sono registrati annualmente sulla base dei dati a consuntivo. 7.   Se il Consiglio ha adottato una raccomandazione ai sensi dell’ o 26, il conto di controllo dello Stato membro interessato non registra deviazioni.
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