Art. 20
Mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento
In vigore dal 29 apr 2024
Mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento
Qualora uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non attui in modo soddisfacente l’insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga di cui all’, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e in conformità dell’, può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con una riduzione del periodo di aggiustamento, a meno che non sussistano circostanze oggettive che impediscano l’attuazione entro il termine originario.
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