Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 apr 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «raccomandazione specifica per paese»: gli orientamenti indirizzati annualmente dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE; 2) «spesa netta»: la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell’Unione interamente finanziata dai fondi dell’Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall’Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee; 3) «traiettoria di riferimento»: la traiettoria pluriennale della spesa netta trasmessa dalla Commissione per inquadrare il dialogo con gli Stati membri in cui il debito pubblico è superiore al 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o in cui il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL ai fini dell’elaborazione dei loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine; 4) «informazioni tecniche»: gli orientamenti trasmessi dalla Commissione, su richiesta, agli Stati membri il cui debito pubblico non supera il 60 % del PIL e il cui disavanzo pubblico non supera il 3 % del PIL, prima che gli Stati membri elaborino i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine; 5) «percorso della spesa netta»: la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro; 6) «piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine»: il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti, che copre un periodo di quattro o cinque anni a seconda della normale durata della legislatura di tale Stato membro; 7) «relazione annuale sui progressi compiuti»: la relazione di uno Stato membro in merito all’attuazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, compreso il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, e alle riforme e agli investimenti; 8) «periodo di aggiustamento»: il periodo durante il quale ha luogo l’aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di quattro anni o, in caso di proroga, un periodo di quattro anni più un ulteriore periodo di massimo tre anni; 9) «conto di controllo»: un rendiconto delle deviazioni cumulate in eccesso o in difetto della spesa netta rilevata di uno Stato membro rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio; 10) «saldo strutturale»: il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee; 11) «saldo primario strutturale»: il saldo strutturale al netto della spesa per interessi.
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