Art. 16 · Valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine da parte della Commissione

Art. 16

Valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine da parte della Commissione

In vigore dal 29 apr 2024
Valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine da parte della Commissione 1.   La Commissione valuta ciascun piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro sei settimane dalla sua presentazione. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono di norma concordare di prorogare tale periodo, se necessario, di un massimo di due settimane. 2.   Al momento della valutazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, la Commissione verifica, per ciascuno degli Stati membri, se il rispettivo percorso della spesa netta soddisfa i requisiti per cui il debito pubblico sia collocato o mantenuto su un plausibile percorso di riduzione entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL, e per cui il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del 3 % del PIL nel medio termine; 3.   Al momento della valutazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, la Commissione verifica, per gli Stati membri che abbiano ricevuto una traiettoria di riferimento, se il rispettivo percorso della spesa netta soddisfa i requisiti di cui agli . 4.   La Commissione verifica, per tutti gli Stati membri se il rispettivo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine soddisfa i requisiti di cui all’. 5.   La Commissione verifica se, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, la serie di riforme e investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento è conforme all’.
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