Art. 15 · Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto

Art. 15

Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto

In vigore dal 29 apr 2024
Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto 1.   Al più tardi dodici mesi prima della fine del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine in corso, uno Stato membro può richiedere di presentare alla Commissione un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto prima della fine del periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, se esistono circostanze oggettive che ne impediscono l’attuazione entro tale periodo. In tal caso il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto copre il periodo che si estende fino alla fine del periodo originario del piano. 2.   In caso di nomina di un nuovo governo, uno Stato membro può presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto relativo a un nuovo periodo di quattro o cinque anni, a seconda della normale durata della legislatura. 3.   Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche su cui poggia il percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione fiscale indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere. A decorrere dal 1o maggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione fiscale indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto. Se disponibile, il parere dell’istituzione fiscale indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto presentato alla Commissione. 4.   Ai fini della preparazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto da parte di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 o 2, la Commissione trasmette a tale Stato membro e al comitato economico e finanziario una nuova traiettoria di riferimento o, su richiesta di tale Stato membro, nuove informazioni tecniche. 5.   La nuova traiettoria di riferimento, che tiene conto degli aggiustamenti che lo Stato membro interessato ha già realizzato o non ha realizzato, non comporta lo slittamento dello sforzo di aggiustamento di bilancio alla fine del periodo né porta di norma a una riduzione di tale sforzo. 6.   In caso di presentazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto, si applicano gli articoli da 12, 13, 14 e da 16 a 20. 7.   Se del caso, la Commissione valuta in particolare se, nel quadro del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto, debba applicarsi o continuare ad applicarsi un’eventuale proroga del periodo di aggiustamento. La valutazione della Commissione tiene conto dell’attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento che hanno giustificato la proroga nell’ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine originario e dei cambiamenti in termini di sfide poste dal debito pubblico nell’ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto.
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