Art. 14
Criteri per una proroga del periodo di aggiustamento
In vigore dal 29 apr 2024
Criteri per una proroga del periodo di aggiustamento
1. Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato fino a tre anni.
2. L’insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento di regola soddisfa, nel suo complesso, i criteri seguenti:
a)
comporta in modo sostenibile, sulla base di ipotesi credibili e prudenti, un miglioramento del potenziale di crescita e di resilienza dell’economia dello Stato membro interessato;
b)
favorisce la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, ad esempio riducendo il rapporto spesa pubblica/PIL o aumentando il rapporto entrate pubbliche/PIL;
c)
affronta le priorità comuni dell’Unione di cui all’, lettera c);
d)
dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;
e)
garantisce che il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine non sia inferiore al livello di medio termine precedente tale periodo, tenendo conto delle dimensioni e della portata delle sfide specifiche per paese.
3. Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, concentrato nella parte iniziale, temporalmente definito e verificabile e rispetta i criteri seguenti:
a)
la descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e consente alla Commissione di valutarli in base ai criteri di cui al paragrafo 2;
b)
le riforme sono attuate entro il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine;
c)
sono effettuati progressi significativi nella realizzazione degli investimenti entro la fine del periodo di aggiustamento;
d)
la descrizione delle riforme e degli investimenti comprende, se del caso, indicatori che consentano di valutarne la realizzazione e il monitoraggio.
4. L’insieme di impegni di riforma e di investimento ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento è coerente con gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato per il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, e nell’accordo di partenariato concordato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale con lo Stato membro interessato.
Storico versioni
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