Art. 11
Presentazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
In vigore dal 29 apr 2024
Presentazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
1. Ciascuno Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 30 aprile dell’ultimo anno del piano in vigore. Se necessario, uno Stato membro e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo ragionevole.
2. Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione fiscale indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.
A decorrere dal 1o maggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione fiscale indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Se disponibile, il parere dell’istituzione fiscale indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.
3. Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale, procede alla consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e di altri portatori di interessi pertinenti.
4. Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro può discutere il progetto di piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine con il parlamento nazionale, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.
5. Ciascuno Stato membro rende pubblico il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine al momento della presentazione dello stesso al Consiglio e alla Commissione.
Storico versioni
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