Art. 7
Obblighi dei costruttori per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni
In vigore dal 24 apr 2024
Obblighi dei costruttori per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni
1. Al fine di dimostrare la conformità alle regole di omologazione in relazione alle emissioni in sede di omologazione, i costruttori eseguono le prove indicate nelle tabelle 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dell'allegato V. Per la verifica della conformità della produzione alle prescrizioni del presente regolamento, i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti sono selezionati presso gli stabilimenti del costruttore dall'autorità di omologazione o dal costruttore. La conformità in servizio è verificata per la durata di vita del veicolo indicata nella tabella 1 dell'allegato IV.
2. I costruttori forniscono all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata per quanto riguarda le RDE, la correzione della temperatura ambiente del CO2, i sistemi OBD, e OBM, le emissioni e la durabilità della batteria, la rigenerazione continua o periodica, il contrasto delle manomissioni e le prescrizioni relative alle emissioni dal basamento, come indicato nell'allegato V. I costruttori forniscono all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità firmata in merito all'impiego di un'opzione di geofencing qualora tale opzione sia stata selezionata.
3. Le autorità nazionali possono sottoporre a prove il tipo di veicolo per verificarne la conformità nell'ambito della conformità della produzione, della conformità in servizio o della vigilanza del mercato, come indicato nell'allegato V.
4. I costruttori emettono un EVP per ogni veicolo e lo consegnano all'acquirente insieme al veicolo stesso, estraendo i dati necessari dalle fonti, quali il certificato di conformità e la documentazione di omologazione. I costruttori garantiscono che i dati EVP siano disponibili per la visualizzazione nei sistemi elettronici del veicolo o tramite un codice QR o un metodo simile e che tali dati EVP possano essere trasmessi dall'interno all'esterno del veicolo.
5. In caso di omologazione in più fasi, l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858 si applica all'omologazione in relazione alle emissioni, alla conformità della produzione e alla conformità in servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1257:oj#art-7