Art. 6
Prescrizioni relative alla durabilità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
In vigore dal 24 apr 2024
Prescrizioni relative alla durabilità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
1. I costruttori garantiscono che i veicoli da essi prodotti e che sono venduti, immatricolati o messi in servizio nell'Unione rispettino i limiti di emissione di cui all'allegato I, quando tali veicoli sono utilizzati nelle condizioni di prova di cui all'allegato III, per la durata di vita del veicolo, a seconda dei casi, indicati nella tabella 1 dell'allegato IV, e rispettino le prescrizioni prestazionali minime per la durabilità delle batterie di cui all'allegato II.
2. I costruttori garantiscono che i veicoli di cui al paragrafo 1 siano conformi ai valori relativi alle emissioni di CO2, al consumo di carburante e di energia elettrica e all'efficienza energetica dichiarati ai sensi del presente regolamento per la durata di vita del veicolo, a seconda dei casi, indicati nell'allegato IV.
3. I costruttori garantiscono che la progettazione e la funzionalità dei dispositivi OBFCM e dei sistemi OBD e OBM e delle misure antimanomissione di cui dispongono i veicoli di cui al paragrafo 1 sono conformi al presente regolamento e che tali dispositivi, sistemi e misure non possono essere disattivati per tutto il tempo in cui tali veicoli sono in uso.
4. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano indipendentemente dal tipo di carburante o di fonte energetica con cui i veicoli sono alimentati. Tali prescrizioni si applicano anche a tutte le entità tecniche indipendenti e a tutti i componenti destinati a tali veicoli.
5. Per la verifica della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 nel corso della durata di vita supplementare di un veicolo, i limiti dei gas inquinanti di cui all'allegato I sono adeguati utilizzando i moltiplicatori di durabilità di cui alla tabella 2 dell'allegato IV.
6. I sistemi OBM installati dal costruttore sui veicoli sono in grado di:
a)
monitorare e registrare tutte le emissioni dallo scarico di NOx, NH3 e PM da veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3 e di NOx e PM da veicoli delle categorie M1 ed N1 nonché rilevare i superamenti pari ad almeno 2,5 volte i pertinenti limiti di emissione dallo scarico definiti nell'allegato I;
b)
comunicare i dati riguardanti le prestazioni in materia di emissioni dallo scarico e i dati relativi alla durabilità della batteria del veicolo tramite la porta OBD, anche ai fini dei controlli tecnici periodici a norma della direttiva 2014/45/UE e dei controlli tecnici su strada a norma della direttiva 2014/47/UE, e via etere, in forma anonima, al fine di monitorare la conformità dei tipi di veicoli;
c)
far scattare il sistema di avvertimento del conducente quando le emissioni dallo scarico sono superate in misura significativa, utilizzando metodi armonizzati per innescare riparazioni tempestive, senza impedire ai veicoli di completare un viaggio in corso per evitare problemi di sicurezza stradale.
7. I dispositivi OBFCM installati dal costruttore a bordo dei veicoli di cui al paragrafo 1sono in grado di comunicare tutti i dati pertinenti del veicolo imposti per legge che registrano, attraverso la porta OBD e via etere.
8. Qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente presenti un rischio grave o una grave non conformità alle prescrizioni del presente regolamento, i costruttori, dal momento in cui ne vengono a conoscenza, adottano immediatamente le misure correttive necessarie, comprese le riparazioni o le modifiche di tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, a seconda dei casi, al fine di eliminare il rischio grave o di garantire la conformità al presente regolamento. I costruttori e qualsiasi altro operatore economico applicano di conseguenza il regolamento (UE) 2018/858.
I costruttori informano immediatamente l'autorità che ha rilasciato l'omologazione in merito alla non conformità e forniscono dettagli adeguati.
Storico versioni
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