Art. 5
Opzioni per i costruttori relative alla produzione e designazione dei veicoli
In vigore dal 24 apr 2024
Opzioni per i costruttori relative alla produzione e designazione dei veicoli
1. I costruttori possono designare i veicoli come veicoli «Euro 7G» quando tali veicoli sono dotati di motori a combustione interna con tecnologie di geofencing. Il costruttore installa un sistema di avvertimento del conducente a bordo di tali veicoli per informare l'utente quando la carica delle batterie di trazione è quasi esaurita e per arrestare il veicolo se non viene ricaricato entro 5 km dal primo avvertimento mentre è in modalità a emissioni zero all'interno della zona di geofencing. L'applicazione di tali tecnologie di geofencing è dimostrata all'autorità di omologazione durante l'omologazione e verificata nel corso della durata di vita del veicolo.
2. Su richiesta del costruttore, per i veicoli della categoria N2 di massa massima compresa tra 3,5 e 5 tonnellate provenienti da un tipo di veicolo della categoria N1, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione se il veicolo soddisfa le prescrizioni per il tipo di veicolo della categoria N1. Tali veicoli sono designati come veicoli «Euro 7ext».
3. I costruttori possono produrre veicoli che combinano le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e designarli come veicoli «Euro 7Gext».
Storico versioni
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