Art. 19 · Modifica del regolamento (UE) 2018/858

Art. 19

Modifica del regolamento (UE) 2018/858

In vigore dal 24 apr 2024
Modifica del regolamento (UE) 2018/858 L'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori economici, degli operatori indipendenti e dei servizi tecnici e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, le sanzioni sono proporzionate alla gravità della non conformità e al numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi messi a disposizione sul mercato dello Stato membro interessato. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.»; 2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Oltre ai tipi di violazioni di cui al paragrafo 2, sono soggetti a sanzioni almeno anche i seguenti tipi di violazioni da parte degli operatori economici: a) rifiuto di dare accesso a informazioni; b) messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti a omologazione senza tale omologazione, oppure falsificazione di documenti, certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione a tale scopo; c) manomissione del veicolo e dei suoi sistemi.»; 3) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Oltre ai tipi di violazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, sono soggetti a sanzioni almeno anche i seguenti tipi di violazioni da parte dei costruttori: a) falsificazione dei risultati delle prove di conformità in servizio nell'ambito dell'omologazione in relazione alle emissioni; b) progettazione, produzione e assemblaggio di veicoli mediante impianti di manipolazione o strategie di manipolazione, che fanno sì che un veicolo non conforme sembri conforme al presente regolamento; c) progettazione, produzione e assemblaggio di veicoli delle categorie M1, M2, M3, N1, N2 ed N3 senza i necessari sistemi di avvertimento del conducente per eccessive emissioni dallo scarico o sistemi di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso. 3 ter.   I tipi di violazioni da parte degli operatori indipendenti soggetti a sanzioni comprendono almeno la manomissione del veicolo e dei suoi sistemi.».
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