Art. 14 · Procedure e prove

Art. 14

Procedure e prove

In vigore dal 24 apr 2024
Procedure e prove 1.   Le procedure per l'omologazione in relazione alle emissioni prevedono prove e controlli come specificato nell'allegato V nonché tutte le procedure amministrative e le prescrizioni in materia di documentazione. Al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all'allegato V, se del caso i costruttori forniscono all'autorità di omologazione una dichiarazione di conformità. 2.   Le prove per dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento sono eseguite dai costruttori e dalle autorità nazionali come specificato nell'allegato V. Le prove per dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento possono essere eseguite dalla Commissione e da terzi riconosciuti come specificato nell'allegato V. Qualora una prova sia indicata come opzionale nelle tabelle 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dell'allegato V, l'autorità di omologazione può richiedere che sia eseguita la prova specificata. Le prove di cui alle tabelle 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dell'allegato V devono essere eseguite dai costruttori. Le prove di cui alle tabelle 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dell'allegato V devono essere eseguite dalle autorità nazionali, dalla Commissione e da terzi riconosciuti. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure e le metodologie di prova, le disposizioni amministrative, le procedure e le metodologie per la modifica e l'estensione delle omologazioni in relazione alle emissioni e l'accesso ai dati, le prescrizioni in materia di documentazione e i modelli per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio e la vigilanza del mercato per tutti i seguenti aspetti: a) tipi di veicoli delle categorie M1 ed N1; b) tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3; c) motori utilizzati nei tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3; d) sistemi OBM e OBD; e) sistema di avvertimento del conducente per eccessive emissioni; f) sistema di avvertimento del conducente per il livello di reagente basso; g) sistemi antimanomissione, di sicurezza e di cibersicurezza; h) tipi di sistemi antinquinamento di ricambio e relative parti; i) tipi di impianti di frenatura e relative parti di ricambio per quanto riguarda le emissioni di particelle; j) pneumatici di classe C1, C2 e C3, relativamente alla loro abrasione; k) altri tipi di componenti e relative parti di ricambio; l) determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia elettrica e della potenza per i veicoli delle categorie M1 ed N1, disposizioni per i dispositivi OBFCM; m) determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell’autonomia a zero emissioni, dell’autonomia elettrica e della potenza per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, efficienza energetica dei rimorchi delle categorie O3 e O4, disposizioni per i dispositivi OBFCM. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità in servizio, la conformità della produzione e la vigilanza del mercato, con l'obiettivo di stabilire quanto segue: a) i metodi per la misurazione delle emissioni dallo scarico in laboratorio e su strada come da uso abituale in condizioni di guida reale e l'impiego di sistemi portatili di misurazione delle emissioni per verificare le emissioni di guida reali; b) i metodi per la determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia a zero emissioni, dell'autonomia elettrica e della potenza dei veicoli a motore; c) i metodi, le prescrizioni e le specifiche tecniche per gli indicatori di cambio di marcia; d) i metodi per la determinazione dell'efficienza energetica dei rimorchi delle categorie O3 e O4; e) i metodi per la misurazione delle emissioni dal basamento; f) i metodi per la misurazione delle emissioni evaporative; g) i metodi per la misurazione delle emissioni di particolato dai freni, compresi i metodi per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, le emissioni reali di particolato dai freni durante la guida e la frenata a recupero di energia; h) i metodi per la misurazione dell'abrasione degli pneumatici; i) i metodi per la valutazione della conformità alle prescrizioni prestazionali minime di durabilità della batteria; j) i metodi, le prescrizioni e le prove, comprese le soglie di conformità, per garantire le prestazioni dei dispositivi OBFCM, dei sistemi OBD e OBM e dei sensori di tali dispositivi e sistemi, nonché la comunicazione all’esterno del veicolo dei dati registrati da tali dispositivi e sistemi; k) le caratteristiche e prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento; l) i metodi per valutare il funzionamento, l’efficacia, la rigenerazione e la durabilità dei sistemi antinquinamento originali e di ricambio; m) i metodi per l’applicazione e la valutazione del rispetto dell', paragrafo 5, compresa la metodologia per l'analisi della vulnerabilità e la tutela dalle manomissioni; n) i metodi per la valutazione della conformità alle prescrizioni per le omologazioni in relazione alle emissioni applicabili ai veicoli prodotti da costruttori di piccole e piccolissime serie, di cui all', e le procedure di prova per tali veicoli; o) i metodi per il controllo del funzionamento dei tipi di veicoli omologati nel contesto delle designazioni di cui all'; p) i controlli della conformità all', paragrafi 1 e 2, e le procedure di prova per i veicoli omologati in più fasi; q) le prescrizioni prestazionali per le apparecchiature di prova; r) le specifiche dei carburanti di riferimento utilizzati per le prove; s) i metodi per verificare l'assenza di impianti di manipolazione e strategie di manipolazione; t) il formato, i dati e i metodi di comunicazione all'esterno del veicolo per l'EVP, nonché i metodi di visualizzazione di bordo dei dati ambientali relativi al tipo di veicolo e alle prestazioni ambientali del singolo veicolo; u) le prescrizioni amministrative e in materia di documentazione per l'omologazione in relazione alle emissioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio e la vigilanza del mercato; v) gli eventuali obblighi di comunicazione. 5.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 6.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 riguardano uno o più degli elementi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a m), combinati con uno o più degli elementi di cui al paragrafo 4, lettere da a) a v). 7.   Per gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per quanto riguarda le categorie M1 ed N1, i metodi di misurazione delle emissioni inquinanti dallo scarico e delle emissioni evaporative rispecchiano quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1151, applicabili al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione pertinente. 8.   Entro il 29 maggio 2025 la Commissione adotta, per i veicoli delle categorie M1 ed N1 di cui al paragrafo 3, lettera a), i seguenti atti di esecuzione: a) per quanto riguarda le emissioni inquinanti, di cui al paragrafo 4, lettere a), e), f), k), q), r), s), t), u) e v); b) per quanto riguarda i metodi per la determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia a zero emissioni, dell'autonomia elettrica e della potenza dei veicoli nonché le prestazioni dei dispositivi OBFCM, di cui al paragrafo 4, lettere b), c), e j); c) per quanto riguarda i sistemi OBM e OBD, di cui al paragrafo 4, lettere j) e k). 9.   Entro il 29 novembre 2026 la Commissione adotta, per i veicoli delle categorie M2, M3, N2 ed N3, di cui al paragrafo 3, lettere b) e c) rispettivamente, e i loro motori come anche per i rimorchi delle categorie O3 e O4, gli atti di esecuzione seguenti: a) per quanto riguarda le emissioni inquinanti, di cui al paragrafo 4, lettere a), e), k), q), r), s), t), u) e v); b) per quanto riguarda i metodi per la determinazione delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica, dell'autonomia a zero emissioni, dell'autonomia elettrica, della potenza dei veicoli nonché le prestazioni dei dispositivi OBFCM, di cui al paragrafo 4, lettere b), d), e j); c) per quanto riguarda i sistemi OBM e OBD, di cui al paragrafo 4, lettere j) e k).
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