Art. 13 · Applicazione delle prescrizioni per le prove da parte della Commissione e di terzi riconosciuti

Art. 13

Applicazione delle prescrizioni per le prove da parte della Commissione e di terzi riconosciuti

In vigore dal 24 apr 2024
Applicazione delle prescrizioni per le prove da parte della Commissione e di terzi riconosciuti 1.   I controlli di conformità in servizio e di vigilanza del mercato di cui alle tabelle 2, 4, 6, 8, 10 e 12 dell'allegato V del presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione a norma dell' del regolamento (UE) 2018/858 e possono essere eseguiti da terzi riconosciuti a norma dell', paragrafo 10, di tale regolamento, al fine di verificare la conformità di veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti al presente regolamento. 2.   I costruttori mettono a disposizione della Commissione e di terzi riconosciuti i dati necessari per l'esecuzione di tali controlli, in conformità dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/858.
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