Art. 9 · Garanzia e valutazione della qualità

Art. 9

Garanzia e valutazione della qualità

In vigore dal 24 apr 2024
Garanzia e valutazione della qualità 1.   I gestori di un’installazione soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all’ garantiscono che i dati comunicati siano di alta qualità. 2.   Le autorità competenti valutano la qualità dei dati trasmessi dai gestori come paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità di tali dati. Qualora i dati forniti a norma dell’ presentino carenze qualitative, i gestori interessati forniscono senza indugio, su richiesta delle autorità competenti, i dati corretti.
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