Art. 8 · Dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse

Art. 8

Dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse

In vigore dal 24 apr 2024
Dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse 1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia, inserisce nel portale le informazioni sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, qualora tali informazioni esistano e siano già state comunicate dagli Stati membri. 2.   I dati disponibili nel portale consentono agli utilizzatori di cercare e individuare l’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse ripartite secondo un’adeguata disaggregazione geografica e comprendono indicazioni sul tipo di metodologia utilizzata per ricavare i dati. 3.   Laddove accerti che non esistono dati sull’emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento avviando la comunicazione di dati sull’emissione di determinate sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.
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