Art. 6
Comunicazione dei dati alle autorità competenti da parte dei gestori
In vigore dal 24 apr 2024
Comunicazione dei dati alle autorità competenti da parte dei gestori
1. Ciascun gestore di un’installazione che intraprende una o più delle attività di cui all’allegato I, che raggiunge o supera le soglie di capacità applicabili specificate in tale allegato, e che emette una delle sostanze inquinanti di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alle soglie applicabili o supera le soglie di rifiuti di cui alla lettera b) del presente paragrafo, comunica annualmente alla propria autorità competente almeno le informazioni e i dati seguenti, a meno che tali informazioni o dati non siano già a disposizione dell’autorità competente:
a)
i dati sull’emissione nell’aria, nell’acqua e nel suolo di ciascuna sostanza inquinante di cui all’allegato II per un quantitativo superiore alla soglia di cui allo stesso allegato;
b)
i dati sui trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno per complesso o di rifiuti non pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l’anno per complesso, per qualsiasi operazione di recupero o di smaltimento, salvo per quanto riguarda il trattamento in ambiente terrestre e l’iniezione in profondità, di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/CE, indicando con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti destinati, rispettivamente, a operazioni di recupero o di smaltimento e, in relazione ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito le operazioni di recupero o di smaltimento concernenti i rifiuti e del sito effettivo delle operazioni di smaltimento o di recupero; i rifiuti sottoposti a smaltimento mediante trattamento in ambiente terrestre o iniezione in profondità sono dichiarati come emissioni nel suolo soltanto dal gestore dell’installazione da cui provengono i rifiuti;
c)
i dati sui trasferimenti fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza inquinante di cui all’allegato II per quantitativi superiori alla soglia di cui alla colonna 1 b dello stesso allegato;
d)
i dati sull’utilizzo di acqua, dell’energia e delle materie prime pertinenti stabilite nell’atto di esecuzione di cui al secondo comma;
e)
informazioni che consentano la contestualizzazione dei dati di cui alle lettere da a) a d), compresi il volume di produzione e il numero di ore operative;
f)
informazioni che indichino se l’installazione è disciplinata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e dalle direttive 91/271/CEE, 2010/75/UE, 2012/18/UE e (UE) 2015/2193 o da qualsiasi altra normativa ambientale dell’Unione indicata nel formato di comunicazione di cui all’ del presente regolamento;
g)
informazioni sul complesso cui appartiene l’installazione.
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un elenco delle materie prime pertinenti che devono essere comunicate a norma del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, specificandone i tipi e le unità, sulla base dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) quali definiti all’, punto (11), della direttiva 2010/75/UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione riesamina tali atti di esecuzione e, se del caso, li rivede.
2. Se un’emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o un trasferimento fuori sito di sostanze inquinanti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera le soglie applicabili specificate nell’allegato II, o se i trasferimenti fuori sito di rifiuti non superano le soglie di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), il gestore dell’installazione dichiara, nelle sue comunicazioni, che l’emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o rifiuti sono inferiori a tali soglie.
Gli Stati membri possono decidere di comunicare le informazioni di cui al primo comma solo nella prima comunicazione concernente un’installazione redatta da un gestore dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o nella prima comunicazione redatta da un gestore dopo che l’emissione di sostanze inquinanti o i trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti o rifiuti non superano più le soglie applicabili specificate nell’allegato II.
3. Nell’elaborare la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, i gestori utilizzano le migliori informazioni disponibili. I gestori ottengono i dati tramite misurazione. Se la misurazione non produce le migliori informazioni disponibili, non è praticabile o non è tecnologicamente ed economicamente sostenibile, i gestori ottengono i dati mediante calcolo. Se né la misurazione né il calcolo sono realizzabili, i gestori possono ottenere i dati mediante stima. Le informazioni possono comprendere dati di monitoraggio, fattori di emissione, equazioni di bilancio di massa, monitoraggio indiretto o altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a norma dell’, paragrafo 1, e, se disponibili, di metodologie riconosciute a livello internazionale.
4. I gestori specificano nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 i metodi utilizzati per ottenere i dati. Se i dati sono stati ottenuti mediante misurazione, si indica il metodo analitico. Se i dati sono stati ottenuti mediante calcolo, si indicar il metodo di calcolo.
5. Le emissioni di cui all’allegato II, che sono comunicate a norma del paragrafo 1, primo comma, comprendono le emissioni complessive da tutte le fonti di cui all’allegato I nel sito di installazione.
6. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, sono comunicati i dati sulle emissioni e i trasferimenti totali di tutte le attività volontarie, involontarie, abituali e straordinarie. Al momento di fornire tali dati, i gestori specificano, se possibile, eventuali dati relativi all’emissione accidentale di sostanze inquinanti.
7. Il gestore di ciascuna installazione raccoglie con una frequenza adeguata le informazioni necessarie per determinare le emissioni e i trasferimenti fuori sito dell’installazione, o parte di essa, soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.
8. Il gestore di ciascuna installazione tiene a disposizione delle proprie autorità competenti, per i cinque anni dalla fine dell’anno di riferimento, la documentazione dalla quale sono stati ricavati i dati comunicati. Tale documentazione contiene anche una descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta dei dati.
9. Gli Stati membri possono decidere di quantificare essi stessi le emissioni volontarie di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo per conto dei gestori delle installazioni interessate dalle attività di cui alla seconda e settima riga dell’allegato I. In tali casi, i paragrafi da 1 a 8 del presente articolo non si applicano a tali gestori per quanto riguarda tali emissioni.
10. Ai fini dell’, gli Stati membri fissano la data entro la quale i gestori sono tenuti a fornire i dati di cui al presente articolo alle loro autorità competenti.
11. Fino alla data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’, paragrafo 3, se un’installazione, o parte di essa, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, ma fa parte di un complesso che soddisfa tali condizioni, tale installazione, o parte di essa, è soggetta agli obblighi di comunicazione stabiliti nel presente articolo, ad eccezione degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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