Art. 13 · Orientamenti

Art. 13

Orientamenti

In vigore dal 24 apr 2024
Orientamenti La Commissione, assistita dall’Agenzia e previa consultazione con gli Stati membri, elabora e aggiorna periodicamente orientamenti relativi all’attuazione del presente regolamento, riguardanti almeno gli aspetti seguenti: a) procedure di comunicazione dei dati, con particolare attenzione da prestarsi alle disposizioni che non facevano parte del regolamento (CE) n. 166/2006 e ai settori non contemplati da tale regolamento, comprese linee guida tecniche relative ai metodi per facilitare l’analisi del monitoraggio delle PFAS, quali i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento; b) dati da comunicare; c) garanzia e valutazione della qualità; d) indicazione del tipo di dati che possono essere omessi e, per i dati riservati, i motivi della loro omissione; e) riferimento a metodologie riconosciute a livello internazionale per la determinazione, l’analisi e il campionamento delle emissioni; f) denominazioni di qualsiasi società madre; g) metodi di calcolo, compresi i fattori di emissione per la tecnologia di riduzione, la produzione animale e l’acquacoltura; h) come applicare nella pratica le definizioni di cui al presente regolamento per i siti, i complessi e le installazioni mediante, tra l’altro, un elenco di esempi o spiegazioni specifiche, immagini, disegni, diagrammi o qualsiasi altro riferimento o supporto visivo. Gli orientamenti riferiti al primo comma, lettere da a) a g), sono elaborati per la prima volta entro il 1o gennaio 2026. Gli orientamenti riferiti al primo comma, lettera h), sono elaborati per la prima volta entro il 1o gennaio 2025, previa consultazione degli Stati membri.
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