Art. 12
Partecipazione del pubblico
In vigore dal 24 apr 2024
Partecipazione del pubblico
1. La Commissione offre al pubblico, tempestivamente ed effettivamente, la possibilità di partecipare all’ulteriore sviluppo del portale, tra l’altro mediante lo sviluppo delle capacità e la preparazione di modifiche del presente regolamento.
2. Il pubblico ha l’opportunità di presentare osservazioni, informazioni, analisi o pareri entro un lasso di tempo ragionevole e in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’Unione.
3. La Commissione tiene in debita considerazione tale contributo e comunica al pubblico l’esito della sua partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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