Art. 10 · Accesso alle informazioni

Art. 10

Accesso alle informazioni

In vigore dal 24 apr 2024
Accesso alle informazioni 1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia, mette a disposizione del pubblico gratuitamente i dati inclusi nel portale entro un mese dalla trasmissione delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Se il pubblico non può accedere facilmente ai dati inclusi nel portale, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del portale in luoghi accessibili al pubblico. 3.   Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico i propri dati, comunicati a norma dell’ e, se del caso, dell’, paragrafo 1, in modo continuo, gratuito e senza che l’accesso sia subordinato alla registrazione.
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