Art. 10
Accesso alle informazioni
In vigore dal 24 apr 2024
Accesso alle informazioni
1. La Commissione, assistita dall’Agenzia, mette a disposizione del pubblico gratuitamente i dati inclusi nel portale entro un mese dalla trasmissione delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1.
2. Se il pubblico non può accedere facilmente ai dati inclusi nel portale, lo Stato membro in questione e la Commissione facilitano la consultazione elettronica del portale in luoghi accessibili al pubblico.
3. Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico i propri dati, comunicati a norma dell’ e, se del caso, dell’, paragrafo 1, in modo continuo, gratuito e senza che l’accesso sia subordinato alla registrazione.
Storico versioni
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