Art. 3 · Misure transitorie relative all’autorizzazione

Art. 3

Misure transitorie relative all’autorizzazione

In vigore dal 24 apr 2024
Misure transitorie relative all’autorizzazione 1.   Gli additivi per mangimi di cui all’ e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 15 novembre 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 15 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali di cui all’allegato fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui all’, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 15 maggio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali di cui all’allegato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1186:oj#art-3