Art. 9 · Riesame

Art. 9

Riesame

In vigore dal 18 apr 2024
Riesame Entro il 9 maggio 2029 la Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i risultati al forum consultivo, corredati, se del caso, di un progetto di proposta di revisione. In particolare, il riesame valuta: — l’opportunità di fissare specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto riguarda l’efficienza energetica e le emissioni di sostanze inquinanti; — la necessità di modificare le tolleranze di verifica; — la validità dei fattori di correzione usati per valutare l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale; — l’opportunità di introdurre la certificazione da parte di terzi; — l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale esclusivamente per l’uso in ambienti esterni, alle stufe per sauna e ai software di controllo; — l’opportunità di stabilire specifiche supplementari di efficienza delle risorse in linea con gli obiettivi dell’economia circolare, compresa l’opportunità di rendere disponibili più parti di ricambio e di stabilire specifiche per le materie prime critiche e ulteriori specifiche per la disponibilità di parti di ricambio; — l’eventuale diminuzione della durata di vita degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a causa dell’introduzione di dispositivi di controllo più avanzati e l’opportunità di rivedere le specifiche relative ai dispositivi di controllo e la loro applicazione per garantire la massima durata possibile; — l’opportunità di stabilire ulteriori specifiche per la possibilità di miglioramento (upgrading) dei dispositivi di controllo.
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