Art. 6 · Elusione

Art. 6

Elusione

In vigore dal 18 apr 2024
Elusione 1.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato né mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale o dispositivi di controllo separati progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino durante le prove al fine di ottenere un risultato più favorevole per qualsiasi valore dichiarato dei parametri definiti nel presente regolamento. 2.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non prescrivono istruzioni di prova, specificamente per la fase di prova degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale o dei dispositivi di controllo separati, il cui effetto sia alterare il comportamento o le proprietà di tali apparecchi o dispositivi di controllo al fine di ottenere un risultato più favorevole per qualsiasi valore dichiarato nei parametri definiti nel presente regolamento. 3.   I fabbricanti, gli importatori o i mandatari non immettono sul mercato né mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale o dispositivi di controllo separati progettati in modo che il loro comportamento o le loro proprietà si modifichino entro un breve periodo dalla messa in servizio determinando il peggioramento di qualsiasi valore dichiarato dei parametri definiti nel presente regolamento.
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