Art. 4 · Valutazione di conformità

Art. 4

Valutazione di conformità

In vigore dal 18 apr 2024
Valutazione di conformità 1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE sono il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa. 2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene i valori dichiarati per i parametri di cui all’allegato II, punto 6, del presente regolamento nonché i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti in conformità dell’allegato III del presente regolamento. 3.   Qualora le informazioni contenute nella documentazione tecnica di un determinato modello siano state ottenute con una delle due modalità seguenti, la documentazione tecnica comprende i dettagli relativi a tali calcoli, la valutazione svolta dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi: a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o in entrambi i modi. 4.   La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compreso l’identificativo del modello.
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