Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 apr 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale»: apparecchio munito di uno o più generatori di calore che convertono direttamente l’energia elettrica proveniente dalla rete oppure combustibili gassosi o liquidi in potenza termica per offrire comfort termico alle persone all’interno dell’ambiente chiuso in cui l’apparecchio è situato mediante trasferimento diretto di calore, eventualmente in combinazione con la produzione di calore per altri ambienti o con il trasferimento di calore a un fluido; 2) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale diverso da un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale; 3) «potenza termica nominale» (Pnom): la potenza termica prodotta da un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale, che comprende la potenza termica sia diretta che (se del caso) indiretta, quando l’apparecchio è regolato alla massima potenza termica che può essere mantenuta per un periodo prolungato, secondo quanto dichiarato dal fabbricante, espressa in kW; 4) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso o apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante; 5) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile gassoso o apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l’altezza d’uomo e orientato in modo che l’emissione di calore del bruciatore, costituita prevalentemente da radiazione infrarossa, sia proiettata direttamente verso le persone da riscaldare; i prodotti della combustione sono evacuati nell’ambiente in cui l’apparecchio è situato; 6) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile gassoso o liquido, munito di un bruciatore, sospeso sopra l’altezza d’uomo in prossimità delle persone da riscaldare, che riscalda l’ambiente prevalentemente mediante radiazioni infrarosse provenienti da uno o più tubi o nastri radianti riscaldati dal passaggio interno dei prodotti della combustione, i quali sono evacuati attraverso un condotto di evacuazione; 7) «segmento di tubo radiante»: parte di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante che include tutti gli elementi necessari al funzionamento indipendente e che pertanto può essere sottoposta a prova indipendentemente dalle altre parti del sistema di riscaldamento a tubo radiante; 8) «potenza termica del segmento di tubo radiante»: la potenza termica di un segmento di tubo radiante che, insieme ad altri segmenti, forma parte della configurazione del sistema di riscaldamento a tubi radianti, espressa in kW; 9) «sistema di riscaldamento a tubi radianti»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante composto da più segmenti di tubo radiante, nel quale i prodotti della combustione di un segmento possono essere trasmessi al segmento successivo e nel quale i prodotti della combustione dei vari segmenti di tubo radiante sono evacuati da un unico ventilatore/estrattore; 10) «potenza termica diretta»: la potenza termica del prodotto per irraggiamento e convezione del calore, emessa nell’aria dal prodotto o da esso proveniente, esclusa la potenza termica trasmessa dal prodotto a un fluido termovettore, espressa in kW; 11) «potenza termica indiretta»: la potenza termica del prodotto trasmessa a un fluido termovettore mediante lo stesso processo di generazione del calore che fornisce la potenza termica diretta del prodotto, espressa in kW; 12) «prodotto di riscaldamento dell’aria»: prodotto di riscaldamento dell’aria quale definito all’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione (9); 13) «stufa per sauna»: prodotto per il riscaldamento d’ambiente progettato, provato, commercializzato e dichiarato esclusivamente per l’uso in una sauna secca o umida o in ambienti analoghi; 14) «apparecchio di cottura»: apparecchio o parte di apparecchio che comprende una o più cavità che utilizzano energia elettrica, gas o entrambi per preparare alimenti in modo convenzionale o mediante circolazione d’aria forzata; 15) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile gassoso»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizza combustibili gassosi; 16) «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile liquido»: apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizza combustibili liquidi; 17) «modello equivalente»: modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di cui all’allegato II, tabella 1, 2, 3, 4, 5 o 6, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante; 18) «dispositivo di controllo»: apparecchiatura che fornisce una o più funzioni di controllo e che l’utilizzatore finale usa per regolare la potenza termica di un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento; 19) «funzione di controllo»: ciascuna delle funzioni di controllo di cui all’allegato III, tabella 10 e tabella 11, per il controllo di un apparecchio di riscaldamento d’ambiente locale; 20) «dispositivo di controllo separato»: dispositivo di controllo destinato a essere usato con un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, ma immesso sul mercato separatamente; 21) «valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’ ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro; 22) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario.
Storico versioni

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