Art. 1
In vigore dal 17 apr 2024
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10.
Senape e prodotti a base di senape, tranne:
acido beenico con una purezza minima dell’85 % e ottenuto dopo due fasi di distillazione, utilizzato nella fabbricazione degli emulsionanti E 470a, E 471 ed E 477.».
Storico versioni
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