Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 apr 2024
1.   Entro il 2 settembre 2025, la Corte di giustizia pubblica e aggiorna periodicamente un elenco di esempi che illustrano l’applicazione dell’articolo 50 ter dello statuto. 2.   Entro il 2 settembre 2028, la Corte di giustizia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull’attuazione della riforma dello statuto introdotta dal presente regolamento. In tale relazione, la Corte indica almeno: a) il numero di domande di pronuncia pregiudiziale ricevute a norma dell’articolo 267 TFUE; b) il numero di domande di pronuncia pregiudiziale in ciascuna delle materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto; c) il numero di domande di pronuncia pregiudiziale esaminate dal Tribunale e le materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto alle quali si riferiscono e, se del caso, il numero di cause rinviate dal Tribunale alla Corte di giustizia, nonché il numero di decisioni del Tribunale che sono state oggetto della procedura di riesame a norma dell’articolo 62 dello statuto; d) il numero e la natura delle domande di pronuncia pregiudiziale che, nonostante il contesto normativo del procedimento principale rientri in una o più materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto, non sono state trasmesse al Tribunale; e) la durata media del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 50 ter dello statuto sia presso la Corte di giustizia che presso il Tribunale, nonché della procedura di verifica di cui all’articolo 50 ter, terzo comma, dello statuto e della procedura di riesame di cui all’articolo 62 dello statuto; f) il numero e la natura delle cause trattate nel quadro della procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni; g) le informazioni che consentono di valutare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, tenendo conto sia della rapidità con cui le cause sono trattate sia dell’efficienza nell’esame dei ricorsi e delle domande di pronuncia pregiudiziale più complessi o sensibili, in particolare in virtù degli scambi più intensi con i giudici del rinvio a norma dell’articolo 101 del regolamento di procedura della Corte di giustizia. h) informazioni sull’applicazione dell’articolo 23, quinto comma, dello statuto, in particolare sulle osservazioni scritte pubblicate e sulle obiezioni sollevate. La relazione è corredata, se del caso, di una richiesta di atto legislativo per modificare lo statuto, in particolare al fine di modificare l’elenco delle materie specifiche di cui all’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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