Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 apr 2024
1.   Le domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che siano pendenti dinanzi alla Corte di giustizia il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono trattate dalla Corte di giustizia. 2.   Le impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale vertenti su una decisione di una commissione di ricorso di uno degli organi od organismi dell’Unione di cui all’articolo 58 bis, primo comma, lettere da e) a j), dello statuto e avverso le decisioni di cui all’articolo 58 bis, secondo comma, lettera b), dello statuto, di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti alla procedura di ammissione preventiva delle impugnazioni.
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