Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 apr 2024
Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea («statuto») è così modificato: 1) L’articolo 23 è così modificato: a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Nei casi contemplati dall’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest’ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea, nonché all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, qualora ritengano di avere un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea sono autorizzati a presentare alla Corte di giustizia memorie od osservazioni scritte. Quando ne sia il caso, anche l’istituzione, l’organo o l’organismo che ha adottato l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione ha inoltre il diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte.» ; b) è aggiunto il comma seguente: «Le memorie o le osservazioni scritte presentate da un interessato ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea entro un termine ragionevole successivamente alla chiusura del caso, a meno che tale interessato non si opponga alla pubblicazione delle proprie memorie od osservazioni scritte.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 49 bis Il Tribunale è assistito da uno o più avvocati generali nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale che gli sono trasmesse a norma dell’articolo 50 ter. I giudici del Tribunale eleggono tra loro, conformemente al regolamento di procedura del Tribunale, i membri chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale. Durante il periodo in cui tali membri esercitano le funzioni di avvocato generale, essi non fanno parte del collegio giudicante nelle domande di pronuncia pregiudiziale. Per ciascuna domanda di pronuncia pregiudiziale, l’avvocato generale è scelto tra i giudici eletti per esercitare tale funzione che appartengono a una sezione diversa da quella alla quale la domanda in questione è stata attribuita. I giudici chiamati a esercitare le funzioni di cui al secondo comma sono eletti per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.» 3) L’articolo 50 è così modificato: a) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il Tribunale può altresì riunirsi in grande sezione, in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione o statuire nella persona di un giudice unico. Il regolamento di procedura determina la composizione delle sezioni nonché i casi e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in tali diversi organi giudicanti.» ; b) è aggiunto il comma seguente: «Il Tribunale, quando è adito ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si riunisce in sezione intermedia su richiesta di uno Stato membro o di un’istituzione dell’Unione che è parte nel procedimento.» ; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 50 ter Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale, sottoposte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche: a) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto; b) i diritti di accisa; c) il codice doganale; d) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; e) la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; f) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. In deroga al primo comma, la Corte di giustizia conserva la competenza a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ogni domanda sottoposta ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è presentata dinanzi alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, quanto prima possibile e secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più materie di cui al primo comma del presente articolo, la Corte di giustizia trasmette tale domanda al Tribunale. Le domande di pronuncia pregiudiziale di cui il Tribunale conosce ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono attribuite a sezioni designate a tale scopo secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura.» ; 5) all’articolo 54, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso o di una domanda di pronuncia pregiudiziale che rientri nella competenza della Corte di giustizia, rinvia tale ricorso o domanda a quest’ultima. Allo stesso modo, quando la Corte di giustizia constata che un ricorso o una domanda di pronuncia pregiudiziale rientra nella competenza del Tribunale, rinvia tale ricorso o domanda a quest’ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.» ; 6) L’articolo 58 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 58 bis L’esame delle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente di uno dei seguenti organi e organismi dell’Unione è subordinato alla loro ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia: a) Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale; b) Ufficio comunitario delle varietà vegetali; c) Agenzia europea per le sostanze chimiche; d) Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea; e) Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia; f) Comitato di risoluzione unico; g) Autorità bancaria europea; h) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; i) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; j) Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie. La procedura di cui al primo comma si applica altresì alle impugnazioni proposte contro: a) le decisioni del Tribunale aventi a oggetto una decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1o maggio 2019 in seno ad ogni altro organo o organismo dell’Unione, che deve essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale; b) le decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto contenente una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’impugnazione è ammessa, in tutto o in parte, in osservanza delle modalità precisate nel regolamento di procedura, quando essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La decisione relativa all’ammissione o meno dell’impugnazione deve essere motivata ed è pubblicata.» ; 7) al titolo V dello statuto è inserito l’articolo seguente: «Articolo 62 quinquies Prima di presentare una domanda o una proposta di modifica del presente statuto, la Corte di giustizia o, se del caso, la Commissione procede ad ampie consultazioni.».
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