Art. 7
Domanda e riconoscimento
In vigore dal 11 apr 2024
Domanda e riconoscimento
1. Le domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico sono presentate dal promotore del progetto alla Commissione. La domanda comprende:
a)
gli elementi di prova pertinenti relativi al rispetto dei criteri di cui all’
, paragrafo 1;
b)
una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse, supportata da elementi di prova adeguati;
c)
un calendario per l’attuazione del progetto, compresa una panoramica delle autorizzazioni necessarie per il progetto e lo stato della relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni;
d)
un piano contenente misure per facilitare l’accettabilità sociale, comprese, se del caso, misure intese a facilitare il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate, la creazione di canali di comunicazione ricorrenti con le comunità, le organizzazioni locali, incluse le parti sociali, e le autorità competenti e l’attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di potenziali meccanismi di attenuazione e compensazione;
e)
informazioni sul controllo delle imprese coinvolte nel progetto, quale definito all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (38), e, qualora siano coinvolte più imprese, informazioni sul coinvolgimento di ciascuna impresa nel progetto;
f)
un piano aziendale che valuti la sostenibilità finanziaria del progetto;
g)
una stima del potenziale del progetto in relazione alla creazione di posti di lavoro di qualità e del fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata e un piano di lavoro per sostenere il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione e promuovere una rappresentanza inclusiva della forza lavoro;
h)
per i progetti nei paesi terzi o nei PTOM che implicano attività di estrazione, un piano di miglioramento dello stato ambientale dei siti interessati dopo la fine dello sfruttamento, in un’ottica di ripristino dello stato ambientale precedente tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica;
i)
per i progetti relativi esclusivamente alla lavorazione o al riciclaggio situati in aree protette a norma della direttiva 92/43/CEE o della direttiva 2009/147/CE, una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate, valutate dal promotore del progetto, e il motivo per il quale non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto.
j)
per i progetti che possono avere ripercussioni sui popoli indigeni, un piano contenente misure intese a una consultazione costruttiva dei popoli indigeni interessate sulla prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti negativi sui diritti dei popoli indigeni e, se del caso, un equo indennizzo per tali popoli, come pure misure intese a dar seguito agli esiti della consultazione.
Se il diritto nazionale del paese il cui territorio è interessato dal progetto contiene disposizioni relative alla consultazione di cui alla lettera j) del primo comma e a condizione che tale consultazione copra tutti tali obiettivi, il piano può essere adeguato di conseguenza;
2. Entro il 24 november 2024, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca un modello unico che i promotori di progetti sono tenuti a utilizzare per le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il modello unico può indicare come devono essere espresse le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
L’entità della documentazione richiesta nel modello unico di cui al primo comma è ragionevole.
3. La Commissione valuta le domande di cui al paragrafo 1 attraverso un invito aperto con date di scadenza regolari.
La prima data di scadenza è fissata a non oltre il 24 agosto 2024. La Commissione fissa date di scadenza almeno quattro volte all’anno.
4. La Commissione informa i richiedenti entro 30 giorni dalla data di scadenza applicabile se ritiene che le informazioni contenute nella domanda siano complete. Se la domanda è incompleta, la Commissione può chiedere al richiedente di presentare le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo, specificando quali informazioni aggiuntive sono richieste.
5. La Commissione informa il comitato di tutte le domande che sono considerate complete in conformità del paragrafo 4.
6. Il comitato si riunisce a intervalli regolari in conformità dell’, paragrafo 5, per discutere ed emettere, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sul fatto che i progetti proposti soddisfano o no i criteri di cui all’, paragrafo 1.
La Commissione trasmette al comitato la sua valutazione sul soddisfacimento o meno, da parte dei progetti proposti, dei criteri di cui all’, paragrafo 1, in anticipo rispetto alle riunioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
7. La Commissione trasmette la domanda completa allo Stato membro, al paese terzo o al PTOM il cui territorio è interessato da un progetto proposto.
8. Qualora lo Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto si opponga alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto, il progetto non è considerato per il riconoscimento del progetto come strategico. Lo Stato membro interessato motiva la sua opposizione durante le discussioni di cui al paragrafo 6.
Per i progetti strategici nei paesi terzi o nei PTOM, la Commissione condivide la domanda ricevuta con il paese terzo o PTOM il cui territorio è interessato dal progetto proposto. La Commissione non approva la domanda prima di aver ricevuto l’approvazione esplicita del paese terzo interessato.
9. La Commissione, tenuto conto del parere del comitato di cui al paragrafo 6, adotta la decisione di riconoscimento del progetto come strategico entro 90 giorni dal riconoscimento della completezza della domanda in conformità del paragrafo 4 e la notifica al richiedente.
La decisione della Commissione è motivata. La Commissione condivide la sua decisione con il comitato e con lo Stato membro o il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto.
10. In casi eccezionali, se la natura, la complessità o la portata di una domanda lo richiedono o se il numero delle domande ricevute prima di una determinata data di scadenza è troppo elevato per trattare una domanda entro il termine di cui al paragrafo 9, la Commissione può, caso per caso e non oltre 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 9, prorogare tale termine di un massimo di 90 giorni. In tal caso, la Commissione informa il promotore del progetto per iscritto dei motivi della proroga e del termine per la decisione.
11. Nel caso in cui ritenga che un progetto strategico non soddisfi più i criteri di cui all’, paragrafo 1, o nel caso in cui il riconoscimento fosse basato su una domanda contenente informazioni che sono errate nella misura in cui incidono sul rispetto dei criteri di cui all’, paragrafo 1, la Commissione può, tenendo conto del parere del comitato, revocare il riconoscimento di un progetto come strategico.
Prima di adottare una decisione di revoca del riconoscimento, la Commissione fornisce al promotore del progetto le motivazioni di una tale decisione. Al promotore del progetto è data l’opportunità di rispondere e la Commissione prende in considerazione la risposta del promotore del progetto.
12. I progetti che non sono più riconosciuti come progetti strategici perdono tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.
13. I progetti strategici che non soddisfano più i criteri di cui all’, paragrafo 1, unicamente a seguito di un aggiornamento dell’allegato I, possono mantenere lo status di progetto strategico per tre anni a decorrere dalla fata di tale aggiornamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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