Art. 6 · Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

Art. 6

Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

In vigore dal 11 apr 2024
Criteri per il riconoscimento dei progetti strategici 1.   A seguito di una domanda da parte del promotore del progetto e conformemente alla procedura di cui all’, la Commissione riconosce come progetti strategici i progetti relativi alle materie prime che soddisfano i criteri seguenti: a) il progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di materie prime strategiche; b) il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di attendibilità sufficiente; c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti socialmente negativi attraverso l’uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani, dei popoli indigeni e dei lavoratori, in particolare in caso di reinsediamento involontario, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l’impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l’uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione; d) per i progetti nell’Unione, l’istituzione, il funzionamento o la produzione del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle; e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l’Unione e per il paese terzo interessato, e apporterebbe un valore aggiunto in tale paese terzo. 2.   La Commissione valuta il rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo in base agli elementi e alle prove di cui all’allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato III al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico gli elementi e le prove da prendere in considerazione nella valutazione del rispetto dei criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo o per tenere conto delle modifiche degli strumenti internazionali elencati all’allegato III, punto 5, o dell’adozione di nuovi strumenti internazionali pertinenti per il rispetto del criterio di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. 3.   Il riconoscimento di un progetto come progetto strategico a norma del presente articolo non influisce sulle prescrizioni applicabili al progetto in questione o al promotore del progetto ai sensi del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale.
Storico versioni

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