Art. 46 · Trattamento delle informazioni riservate

Art. 46

Trattamento delle informazioni riservate

In vigore dal 11 apr 2024
Trattamento delle informazioni riservate 1.   Le informazioni acquisite nel corso dell’attuazione del presente regolamento sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale. 2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d’impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate ottenuti e trattati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell’Unione e al pertinente diritto nazionale. 3.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell’originatore conformemente al pertinente diritto dell’Unione o nazionale. 4.   Se ritiene che la divulgazione di informazioni aggregate a norma dell’ possa compromettere i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, uno Stato membro può, mediante un avviso motivato, opporsi alla divulgazione di tali informazioni da parte della Commissione. 5.   La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività conformemente al pertinente diritto dell’Unione o nazionale. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni del comitato a norma dell’. 6.   La Commissione predispone mezzi standardizzati e sicuri per il collazionamento, il trattamento e la conservazione delle informazioni acquisite a norma del presente regolamento. 7.   Gli obblighi di condivisione delle informazioni a norma del presente regolamento non si applicano ai dati che riguardano gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza o di difesa.
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