Art. 42 · Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724

Art. 42

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724

In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724 Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato: 1) all’allegato I è aggiunta la riga seguente: «AJ. Progetti relativi alle materie prime critiche 1. i punti di contatto unici istituiti o designati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) 2. informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni 3. informazioni sui servizi di finanziamento e investimento 4. informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello dell’Unione o degli Stati membri 5. informazioni sui servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d’impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro 2) all’allegato II è aggiunta la riga seguente: «Progetti relativi alle materie prime critiche Procedura relativa a tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di progetti relativi alle materie prime critiche, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1252. Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1252.»; 3) all’allegato III è aggiunto il punto seguente: «9) Punto di contatto unico interessato a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1252.»
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