Art. 42
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724
In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1724
Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:
1)
all’allegato I è aggiunta la riga seguente:
«AJ.
Progetti relativi alle materie prime critiche
1.
i punti di contatto unici istituiti o designati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3)
2.
informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni
3.
informazioni sui servizi di finanziamento e investimento
4.
informazioni sulle possibilità di finanziamento a livello dell’Unione o degli Stati membri
5.
informazioni sui servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d’impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro
2)
all’allegato II è aggiunta la riga seguente:
«Progetti relativi alle materie prime critiche
Procedura relativa a tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di progetti relativi alle materie prime critiche, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni relative a sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1252.
Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull’esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1252.»;
3)
all’allegato III è aggiunto il punto seguente:
«9)
Punto di contatto unico interessato a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1252.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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