Art. 4 · Elenco delle materie prime critiche

Art. 4

Elenco delle materie prime critiche

In vigore dal 11 apr 2024
Elenco delle materie prime critiche 1.   Le materie prime, incluse le materie prime non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio, elencate nell’allegato II, sezione 1, sono considerate materie prime strategiche. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II, sezione 1, al fine di aggiornare l’elenco delle materie prime critiche. Un elenco aggiornato delle materie prime critiche include le materie prime strategiche elencate nell’allegato I, sezione 1, nonché qualsiasi altra materia prima che raggiunga o superi la soglia di 1 in termini di rischio di approvvigionamento e di 2,8 in termini di importanza economica. L’importanza economica e il rischio di approvvigionamento sono calcolati conformemente all’allegato II, sezione 2. 3.   Entro il 24 maggio 2027, e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l’elenco delle materie prime critiche in conformità del paragrafo 2.
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