Art. 34 · Attuazione e allineamento alla normativa di armonizzazione dell’Unione

Art. 34

Attuazione e allineamento alla normativa di armonizzazione dell’Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Attuazione e allineamento alla normativa di armonizzazione dell’Unione Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare gli allo scopo di: a) stabilire i requisiti per la progettazione tecnica e il funzionamento del vettore di dati e dell’identificativo unico del prodotto di cui all’, paragrafi 3 e 4; b) fare riferimento alle norme tecniche da utilizzare in relazione al vettore di dati e all’identificativo unico del prodotto di cui all’, paragrafi 3 e 4; c) stabilire norme per l’inclusione dell’identificativo unico del prodotto di cui all’, paragrafo 4, nei registri pertinenti per la vigilanza del mercato e i controlli doganali; d) stabilire i requisiti relativi ai controlli doganali inerenti al vettore di dati e all’identificativo unico del prodotto di cui all’, paragrafi 3 e 4; e) stabilire procedure per trattare i prodotti che presentano un rischio a livello nazionale o una non conformità formale, nonché le relative procedure di salvaguardia nel caso in cui siano sollevate obiezioni contro le misure di vigilanza del mercato adottate; f) stabilire i requisiti relativi alla dichiarazione di conformità dell’UE e ai principi, alle norme e alle condizioni generali per l’apposizione della marcatura CE. Tali atti delegati fanno riferimento ad altra normativa di armonizzazione dell’Unione o garantisce l’allineamento con le medesime, in particolare la direttiva 2009/125/CE, e tiene conto della necessità di limitare gli oneri amministrativi garantendo nel contempo l’effettiva attuazione degli del presente regolamento.
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