Art. 33 · Conformità e vigilanza del mercato

Art. 33

Conformità e vigilanza del mercato

In vigore dal 11 apr 2024
Conformità e vigilanza del mercato 1.   Prima di immettere sul mercato un prodotto di cui all’ o 29, le persone fisiche o giuridiche responsabili garantiscono che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità applicabile e che sia stata redatta la documentazione tecnica richiesta. Se la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili è stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, la persona fisica o giuridica responsabile garantisce che sia stata redatta una dichiarazione di conformità UE e che sia stata apposta la marcatura CE. 2.   La procedura di valutazione della conformità per i prodotti soggetti alle prescrizioni di cui all’ del presente regolamento è la procedura stabilita nell’allegato IV della direttiva 2009/125/CE, a meno che tali prodotti non siano soggetti anche alle prescrizioni di cui all’ del presente regolamento, nel qual caso la procedura di valutazione della conformità è la procedura stabilita nelle norme di calcolo e di verifica adottate a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Il presente articolo non si applica ai prodotti oggetto di omologazione a norma del regolamento (UE) 2018/858 o (UE) n. 168/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1252:oj#art-33