Art. 32 · Libera circolazione

Art. 32

Libera circolazione

In vigore dal 11 apr 2024
Libera circolazione 1.   Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche conformi al presente regolamento per motivi connessi alle informazioni relative al riciclaggio o al contenuto riciclato dei magneti permanenti o per motivi legati alle informazioni sull’impronta ambientale delle materie prime critiche oggetto del presente regolamento. 2.   In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non vietano l’esposizione di prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che tali prodotti o materie prime critiche non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi.
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