Art. 31
Dichiarazione dell’impronta ambientale
In vigore dal 11 apr 2024
Dichiarazione dell’impronta ambientale
1. Tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e della valutazione della necessità e proporzionalità ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento allo scopo di stabilire norme per il calcolo e la verifica dell’impronta ambientale delle diverse materie prime critiche, conformemente all’allegato V e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano come minimo le tre categorie di impatto ambientale più pertinenti che rappresentano la quota maggiore dell’impronta ambientale complessiva. Una delle categorie ambientali sono le emissioni di gas a effetto serra. La dichiarazione dell’impronta è limitata a tali categorie di impatto ambientale.
2. Entro il 24 novembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che stabilisce quali materie prime critiche devono essere privilegiate per valutare se l’obbligo di dichiarare l’impronta ambientale di una materia prima critica sia necessario e proporzionato.
Per le materie prime critiche che ha individuato come prioritarie, la Commissione presenta le conclusioni della valutazione di necessità e proporzionalità ai fini del paragrafo 3 entro 12 mesi dalla presentazione della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. La Commissione adotta norme di calcolo e di verifica per una specifica materia prima critica se ha concluso, dopo aver preso in considerazione le varie categorie di impatto ambientale pertinenti, che la materia prima critica in questione ha un’impronta ambientale significativa e che l’obbligo di dichiarare l’impronta ambientale di tale materia prima critica per quanto riguarda le categorie di impatto ambientale di cui al paragrafo 1, al momento della sua immissione sul mercato, è pertanto necessario e proporzionato per contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione agevolando l’approvvigionamento di materie prime critiche con minore impronta ambientale.
4. Nel valutare se l’obbligo di cui al paragrafo 6 del presente articolo sia necessario, la Commissione tiene conto:
a)
dell’eventuale conseguimento e dell’efficacia del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione mediante altri atti giuridici dell’Unione applicabili alla materia prima critica in questione e delle relative modalità;
b)
dell’esistenza e dell’adozione di norme e orientamenti internazionali pertinenti, o della prospettiva di concordare tali norme a livello internazionale, nonché di pratiche sostenibili sul mercato, compresi i sistemi volontari riconosciuti a norma dell’, paragrafo 2;
c)
dell’efficacia dei partenariati strategici, dei progetti strategici, degli accordi commerciali e di altri strumenti internazionali e delle attività di sensibilizzazione condotte dall’Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione;
d)
dei relativi costi economici e degli oneri amministrativi per gli operatori economici.
5. La Commissione effettua una valutazione preliminare degli impatti al fine di decidere se adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1. Tale valutazione:
a)
è basata, tra l’altro, su una consultazione:
i)
di tutti i portatori di interessi pertinenti, quali l’industria, compresa l’industria a valle, le PMI e, se del caso, il settore dell’artigianato, le parti sociali, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni che promuovono la salute umana e la tutela ambientale, le organizzazioni dei consumatori e il mondo accademico;
ii)
dei paesi terzi o PTOM i cui scambi commerciali con l’Unione possono essere influenzati in modo significativo da tale obbligo;
iii)
del comitato;
iv)
delle agenzie dell’Unione con competenze in materia di protezione ambientale, se del caso;
b)
garantisce che tali misure non siano preparate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l’effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non limitino gli scambi più di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione, tenendo conto della capacità dei fornitori di paesi terzi di rispettare una dichiarazione secondo la quale i flussi commerciali aggregati e i costi delle materie prime critiche non sono colpiti in modo sproporzionato;
c)
valuta se obblighi analoghi ai sensi del diritto dell’Unione abbiano prodotto gli effetti auspicati e abbiano contribuito in misura sostanziale al conseguimento degli obiettivi ambientali dell’Unione;
d)
esamina l’eventualità che la misura contribuisca al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione senza incidere in modo sproporzionato sulla capacità dell’industria dell’Unione di reperire la materia prima critica in questione.
6. Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato materie prime critiche, anche trasformate e riciclate, per le quali la Commissione ha adottato norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1 rende disponibile una dichiarazione dell’impronta ambientale.
La prescrizione di cui al primo comma si applica a ogni singolo tipo di materia prima critica immessa sul mercato e non si applica alle materie prime critiche incluse nei prodotti intermedi o finali.
7. La dichiarazione dell’impronta ambientale di cui al paragrafo 6 contiene le informazioni seguenti:
a)
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e i mezzi di comunicazione elettronici ai quali possono essere contattati;
b)
le informazioni sul tipo di materia prima critica per cui si applica la dichiarazione;
c)
le informazioni sul paese e sulla regione in cui la materia prima critica è stata estratta, trasformata, raffinata e riciclata, a seconda dei casi;
d)
l’impronta ambientale della materia prima critica, calcolata conformemente alle norme di calcolo e di verifica applicabili adottate a norma del paragrafo 1;
e)
la classe di prestazione relativa all’impronta ambientale cui corrisponde la materia prima critica, stabilita in conformità all’atto delegato applicabile adottato a norma del paragrafo 8;
f)
un link a una versione pubblica dello studio a sostegno dei risultati della dichiarazione dell’impronta ambientale.
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo classi di prestazione relative all’impronta ambientale entro un lasso di tempo ragionevole per le materie prime critiche per le quali sono state adottate norme di calcolo e di verifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all’allegato V.
9. Nel definire le regole di calcolo dell’impronta ambientale dei prodotti intermedi e finali contenenti materie prime critiche, la Commissione impone, ove possibile, l’uso delle norme di calcolo dell’impronta ambientale di cui al presente articolo.
10. La dichiarazione dell’impronta ambientale è pubblicata su un sito web a libero accesso ed è facilmente comprensibile.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato della dichiarazione dell’impronta ambientale di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
11. Quando vendono materie prime critiche, anche in caso di vendita a distanza, o le espongono durante un’attività commerciale, le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche provvedono affinché i propri clienti abbiano accesso alla dichiarazione dell’impronta ambientale prima di essere vincolati da un contratto di vendita.
Le persone fisiche e giuridiche che immettono sul mercato materie prime critiche non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda le informazioni incluse nella dichiarazione dell’impronta ambientale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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